Con il DM 9 dicembre 2024 e il DM 4 dicembre 2024, entrano in vigore importanti novità per i rappresentanti fiscali italiani, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto all’evasione e alle frodi IVA.
Cosa cambia:
- Obbligo di garanzia: il rappresentante fiscale, sia per soggetti UE che extra-UE, potrà assumere il ruolo solo previo rilascio di un’idonea garanzia, graduata in base al numero di soggetti rappresentati.
- Requisiti soggettivi: il rappresentante fiscale deve rispettare i criteri previsti dall’art. 8 DM 164/99, tra cui l’assenza di condanne o procedimenti per reati finanziari e la regolarità contributiva. Per le persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che s'intende nominare rappresentante fiscale..
- Iscrizione al VIES: come stabilito dal DM 4 dicembre 2024, i soggetti extra-UE devono fornire una garanzia per operare in ambito intracomunitario.
Regime transitorio:
Chi già opera come rappresentante fiscale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, dovrà:
- Attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva.
- Fornire l’idonea garanzia prevista.
In caso di mancato adeguamento, l’Agenzia delle Entrate procederà con la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.