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Cessioni di beni da San Marino

Cessioni di beni da San Marino

Con la Risposta all’interpello n. 58 del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione riguardante le cessioni di beni provenienti da San Marino e ha affrontato la questione della trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di documenti validi ai soli fini contabili.

Nel caso di specie, una società sammarinese ha sollevato interrogativi sulla possibilità di emettere documenti attraverso l'SdI per le operazioni di cessione di beni in Italia, con l'intenzione di trasmettere un documento contabile valido ai soli fini contabili per le cessioni ai clienti italiani.

📢 L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti:
  1. Le operazioni di importazione da San Marino verso l'Italia sono regolate da specifiche normative, sia a livello comunitario che nazionale.
  2. A seconda della destinazione dei beni, l'IVA può essere gestita tramite procedure doganali o meccanismi alternativi previsti dalla normativa vigente. In particolare, in mancanza di una dogana fisica tra Italia e San Marino, possono essere adottate procedure che non prevedono l'addebito diretto dell'imposta da parte del venditore sammarinese.
  3. I soggetti non residenti, anche se identificati ai fini IVA in Italia, non sono tenuti all'emissione di fatture tramite SdI per le operazioni interne. Tuttavia, il rappresentante fiscale di un soggetto estero può emettere documenti non rilevanti ai fini IVA per esigenze proprie, indicando che l'imposta sarà assolta dal cessionario o committente.
  4. Per le fatture elettroniche che transitano tramite l'SdI, è necessario inserire il "codice natura" dell'operazione, che identifica le operazioni non soggette a IVA. Questo è cruciale soprattutto per operazioni che non richiedono l'emissione di fattura da parte di un soggetto IVA.
In conclusione, sebbene non sia obbligatoria la documentazione tramite fattura elettronica per le cessioni di beni importati da San Marino a operatori nazionali, è possibile emettere un documento "fattura" a fini contabili attraverso l'SdI. È fondamentale indicare che l'imposta sarà assolta dal cessionario secondo le disposizioni dell'articolo 17 del DPR n. 633/1972, utilizzando il codice natura N2.2 per tali operazioni.